Come calcolare il TFR
1. Determinare la retribuzione corrisposta durante l’anno, utile ai fini dell’accantonamento del TFR:
Sommare tutti gli elementi corrisposti durante l’anno in maniera costante:
- Paga base
- Eventuale superminimo
- Eventuali scatti di anzianità
- Indennità sostitutiva di vitto e alloggio (in caso di lavoratori conviventi)
- Altro (es. “Premio”)
- Tredicesima mensilità
I mesi da considerare sono quelli di effettivo servizio, compreso l’eventuale periodo di prova, ed i periodi di assenza per ferie, malattia, infortunio, maternità o congedo matrimoniale.
In caso di frazioni di anno, bisogna computare come mese intero solo le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.
2. Determinare la quota annua da accantonare:
Dividere la somma ottenuta al punto 1 per 13,5.
3. Rivalutare l’accantonamento degli anni precedenti
A partire dal 2° anno di lavoro, le quote di TFR accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, devono essere rivalutate secondo la somma dei due seguenti coefficienti:
a. coefficiente annuale fisso: pari al 1,5% su base annua
Se la quota annuale da rivalutare ha avuto durata inferiore all'anno, il tasso fisso dell'1,5% va frazionato in dodicesimi di anno (pari allo 0,125% per ogni mese) e moltiplicato per il numero di mesi lavorati nell’anno.
b. coefficiente variabile: pari al 75% dell’aumento del costo della vita accertato dall’ISTAT:
= [(Indice Istat Dicembre - Indice Istat Dicembre anno precedente) / Indice Istat Dicembre anno precedente] X 75%
La somma del TFR accantonato e rivalutato, più l’accantonamento del TFR dell’anno in corso, dovrà essere rivalutata l'anno successivo, secondo i tassi Istat in vigore, e così via, rivalutando il complessivo delle somme di anno in anno.
4. TFR Totale:
Il TFR da versare al lavoratore, sarà quindi pari alla somma:
- dell’accantonamento relativo all’ultimo anno di lavoro, fino al momento della cassazione del rapporto di lavoro o del mese in cui si interrompe il rapporto.
- e dell’accantonamento complessivo, relativo agli anni precedenti, rivalutato fino al mese di cessazione del rapporto di lavoro.